La Corte di Cassazione ha confermato l'esclusione dal passivo fallimentare di un credito bancario derivante da un'operazione di abusiva concessione del credito. Un istituto di credito aveva erogato finanziamenti garantiti dallo Stato a una società già palesemente insolvente, utilizzando tali somme per ripianare propri crediti chirografari pregressi. La Corte ha stabilito che tale condotta, integrando un concorso nel reato di bancarotta semplice per aver ritardato il fallimento e aggravato il dissesto, rende il contratto nullo per violazione di norme imperative. Inoltre, l'operazione è stata giudicata contraria al buon costume economico, rendendo le somme erogate irripetibili ai sensi dell'art. 2035 c.c.
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