La Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso relativo a una querela di falso su fotocopia di un contratto, chiarendo il riparto dell'onere della prova. La Corte ha stabilito che, a seguito del tempestivo disconoscimento della conformità all'originale e della sottoscrizione, la fotocopia perde ogni efficacia probatoria. Di conseguenza, la querela di falso è stata correttamente respinta in appello per l'impossibilità di procedere all'accertamento, data la mancata produzione del documento originale. La sentenza sottolinea che l'onere di provare la falsità, in questo specifico contesto, ricadeva sulla parte che aveva intentato la querela.
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