La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che negava il compenso a un avvocato comunitario, qualificato come 'abogado' in Spagna, per attività professionale svolta in Italia. La Corte ha stabilito che l'esercizio stabile e continuativo della professione, e non meramente occasionale, richiede l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo come 'avvocato stabilito', requisito mancante nel caso di specie. Questo rende la prestazione non remunerabile ai sensi dell'art. 2231 c.c. Inoltre, è stato ribadito che la contestazione del difetto di legittimazione passiva, come la rinuncia all'eredità da parte del convenuto, costituisce una mera difesa e può essere sollevata in qualsiasi fase del giudizio.
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