Una tipografia ha chiesto la risoluzione del contratto d'opera nei confronti di un tecnico, lamentando la mancata riparazione del motore di una stampante. Il tecnico si è difeso sostenendo che l'accordo prevedeva solo il controllo delle spazzole e non la riparazione completa. I giudici di merito hanno rigettato la domanda, rilevando che la tipografia non aveva provato che l'accordo includesse la riparazione del motore, come confermato dai documenti di trasporto e dalle fatture. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito che chi richiede la risoluzione del contratto d'opera deve dimostrare l'esatto contenuto dell'obbligazione. Poiché i documenti provavano solo un intervento limitato, il tecnico non può essere ritenuto responsabile per il mancato funzionamento dell'intero macchinario.
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