La Corte di Cassazione ha stabilito che la modifica del CCNL di riferimento per il calcolo delle retribuzioni in appello non costituisce una 'mutatio libelli' vietata, se la domanda principale resta l'accertamento del lavoro subordinato e la richiesta di una giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. Nel caso di specie, una lavoratrice aveva ottenuto in appello il riconoscimento del suo rapporto come subordinato. La società datrice di lavoro ha impugnato la decisione, sostenendo che la lavoratrice avesse illegittimamente modificato la sua domanda. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che si trattava di una mera 'emendatio libelli', ovvero una precisazione consentita della domanda originaria.
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