Un socio accomandante, condannato per il concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale della società, ricorre in Cassazione. La Corte conferma la responsabilità per la distrazione di beni (concorso patrimoniale), ma annulla con rinvio la condanna per la parte documentale. Si stabilisce che, per affermare il concorso in bancarotta documentale dell'extraneus, non basta la sua ingerenza generica nella gestione, ma serve la prova di un suo contributo causale specifico nella sottrazione o falsificazione delle scritture contabili.
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