Il Socio Accomandante di una società in accomandita semplice è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Nonostante il suo ruolo formale limitato, i giudici lo hanno qualificato come amministratore di fatto per aver gestito autonomamente i rapporti con clienti, banche e commercialisti, effettuando prelievi ingiustificati per oltre 220.000 euro che hanno svuotato le casse sociali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condannato, confermando la pena di tre anni e sei mesi di reclusione. La Suprema Corte ha ribadito che la qualifica di amministratore di fatto si desume dall'esercizio sistematico e attivo di poteri gestori, rendendo irrilevante la mancanza di una nomina formale e confermando la gravità del danno causato ai creditori.
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