Un automobilista, dopo aver causato lesioni gravi guidando in stato di ebbrezza, ottiene un patteggiamento. Il Tribunale, però, non applica la sanzione accessoria della sospensione della patente. La Procura ricorre in Cassazione, sostenendo l'obbligatorietà della misura. La Suprema Corte accoglie il ricorso, affermando che anche in caso di patteggiamento, il giudice deve sempre applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge. La sentenza viene quindi annullata sul punto della omessa sospensione patente, con rinvio al Tribunale per correggere l'errore e applicare la sanzione.
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