La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9410/2024, ha stabilito che i documenti in lingua straniera sono utilizzabili nel processo tributario anche senza una traduzione giurata. La decisione si basa sul principio che l'obbligo della lingua italiana vale per gli atti processuali, non per i documenti probatori. Se il giudice è in grado di comprendere il contenuto del documento, o se non vi sono contestazioni specifiche, non è necessaria la nomina di un traduttore. Nel caso di specie, un imprenditore si è visto riconoscere la deducibilità di costi sostenuti all'estero, provati tramite fatture in lingua russa e serba.
Continua »