La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto aggravato nei confronti di un individuo che ha tentato di sottrarre merce da un esercizio commerciale utilizzando una borsa schermata. La sentenza chiarisce che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla presenza di placche antitaccheggio, poiché queste non garantiscono un controllo costante. L'uso della borsa schermata è stato qualificato come mezzo fraudolento, avendo eluso i sistemi di allarme. Infine, la Corte ha stabilito la validità della querela presentata dalla commessa del negozio, in quanto dotata di poteri di rappresentanza e custodia dei beni aziendali.
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