La Corte di Cassazione affronta il tema della sospensione pregiudizialità penale nel processo esecutivo. Un debitore, agendo sulla base di una precedente sentenza della Cassazione, avviava un'esecuzione forzata contro una società terza. Quest'ultima si opponeva, chiedendo la sospensione del processo esecutivo a causa di un procedimento penale in corso per falso e truffa, relativo al titolo originario. Il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione. Il debitore impugnava tale ordinanza con regolamento di competenza. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che l'unico rimedio contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, inclusa la sospensione, è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), e non il ricorso ex art. 337 c.p.c.
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