La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un amministratore societario accusato di vari reati fallimentari, tra cui la bancarotta semplice documentale. L'imputato si difendeva sostenendo che la società avesse cessato l'attività di fatto anni prima del fallimento, rendendo scusabile la mancata tenuta delle scritture contabili. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di tenuta dei registri cessa solo con la formale cancellazione dal registro delle imprese, non con la semplice inattività. Inoltre, l'amministratore è stato ritenuto responsabile per aver aggravato il dissesto non pagando i debiti fiscali e per aver nascosto un'auto aziendale al curatore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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