La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4822/2024, ha stabilito un principio chiave in materia di accertamento sintetico. Il caso riguardava un avviso di accertamento per gli anni 2007-2008, in cui i giudici di merito avevano applicato retroattivamente la riforma del 2010, più favorevole al contribuente. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, chiarendo che le nuove norme sull'accertamento sintetico (redditometro) non hanno efficacia retroattiva e si applicano solo a partire dal periodo d'imposta 2009. Per gli anni precedenti, resta valida la vecchia disciplina che presumeva la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta con redditi conseguiti nell'anno e nei quattro precedenti.
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