L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP a una società, contestando costi indeducibili e irregolarità su operazioni straordinarie. La società ha proposto ricorso. Durante il giudizio di Cassazione, l'Ufficio ha emesso un atto di annullamento parziale in autotutela, rideterminando l'imponibile e coperte le somme con perdite pregresse. Le sanzioni residue formalizzate sono state definite tramite procedura agevolata dalla società. A fronte dell'accordo tra le parti, la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessata materia del contendere. Questa decisione estingue definitivamente il processo e dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, chiudendo ogni pendenza.
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