La Corte di Cassazione affronta un caso di bancarotta fraudolenta infragruppo, confermando la condanna di un amministratore per aver distratto fondi da una società poi fallita a favore di un'altra società del gruppo. La sentenza chiarisce che, per escludere il reato, non basta invocare l'appartenenza a un gruppo, ma è necessario dimostrare l'esistenza di concreti vantaggi compensativi per la società che ha effettuato il pagamento. In assenza di tale prova, l'operazione è considerata distrattiva e penalmente rilevante.
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