La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento avverso una sentenza per reati finanziari. La decisione ribadisce che, in base all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per motivi tassativamente previsti, come vizi della volontà o l'illegalità della pena, non per riesaminare il merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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