Una persona, condannata per bancarotta fraudolenta, ha impugnato una sentenza di patteggiamento sostenendo che la pena fosse eccessiva a causa dell'errata applicazione della regola sulla "continuazione fallimentare". La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la continuazione fallimentare va correttamente trattata come una circostanza aggravante, soggetta a bilanciamento con le attenuanti. La Corte ha inoltre ribadito che in un patteggiamento si può contestare solo una pena "illegale", non una semplicemente ritenuta "non congrua".
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