Un automobilista, dopo l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza con incidente grazie alla messa alla prova, si è visto revocare la patente dal Prefetto. Ha impugnato il provvedimento, sostenendo la sua incostituzionalità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la revoca patente e messa alla prova non sono incompatibili. Per la particolare gravità del reato (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e incidente), la sanzione amministrativa della revoca automatica è considerata una misura ragionevole e proporzionata, non potendosi applicare l'analogia con il lavoro di pubblica utilità, previsto solo per casi meno gravi.
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