La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale a carico dell'Amministratore di Fatto di una società edile. L'imputato aveva tenuto la contabilità in modo frammentario e incompleto, sottostimando volutamente i costi per nascondere pagamenti in nero. La difesa sosteneva che l'irregolarità fosse dovuta a semplice inesperienza, configurando al massimo una bancarotta semplice. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che per la bancarotta fraudolenta documentale generica non occorre il dolo specifico (l'intenzione di danneggiare i creditori), ma basta il dolo generico, ossia la consapevolezza che una contabilità caotica impedisca la ricostruzione del patrimonio aziendale. Di conseguenza, l'Amministratore di Fatto perde definitivamente il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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