La Corte di Cassazione distingue le responsabilità di due amministratori per il reato di bancarotta documentale. Il primo, che ha sottratto le scritture contabili esistenti per impedire la ricostruzione del patrimonio, risponde di bancarotta fraudolenta, caratterizzata dal dolo (la volontà di recare danno). Il secondo, subentrato nella gestione di una società già inattiva e priva di contabilità, viene condannato per bancarotta semplice, poiché ha omesso per negligenza di istituire i libri contabili obbligatori. La Corte chiarisce che il semplice subentro in una carica non prova l'intento fraudolento, ma fa sorgere l'obbligo di tenere correttamente la contabilità. Entrambi i ricorsi vengono respinti e le condanne confermate.
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