La Corte di Cassazione conferma la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale a carico di un imprenditore, riconosciuto quale amministratore di fatto di due società formalmente intestate alla moglie. La sentenza chiarisce i criteri per identificare la gestione di fatto, basandosi sull'ingerenza continuativa e significativa nelle attività aziendali, come l'incasso dei proventi su conti personali. La Corte ribadisce che la prova della distrazione può derivare dalla mancata giustificazione della destinazione dei beni e che l'occultamento delle scritture contabili, finalizzato a nascondere tali operazioni, integra il dolo specifico del reato.
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