Un'amministratrice, definita 'ingenua' e 'sprovveduta', viene condannata per bancarotta fraudolenta documentale. La Cassazione annulla la sua condanna, stabilendo un principio fondamentale: per questo reato non basta la semplice omissione delle scritture contabili. È necessario provare il **dolo specifico di bancarotta**, ovvero l'intenzione mirata a creare un danno ai creditori o a procurare un ingiusto profitto. In assenza di tale prova, la condotta può al massimo configurare il reato meno grave di bancarotta semplice. La condanna dell'amministratore precedente, invece, viene in gran parte confermata. Vince quindi l'amministratrice 'prestanome', la cui posizione dovrà essere riesaminata.
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