Un amministratore, condannato in appello per bancarotta fraudolenta post-fallimentare, ha fatto ricorso in Cassazione eccependo l'estinzione del reato. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che per i reati post-fallimentari, il termine di prescrizione bancarotta decorre da ogni singola condotta distrattiva e non dalla dichiarazione di insolvenza. Poiché l'aggravante del danno di rilevante gravità non era stata applicata, il termine massimo di prescrizione era già spirato prima della sentenza d'appello, portando all'annullamento della condanna.
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