La Corte di Cassazione esamina un caso di bancarotta fraudolenta gruppo, analizzando le responsabilità di due amministratori legati da parentela all'amministratore di fatto. Per uno dei ricorrenti, la Corte annulla la sentenza per prescrizione del reato, rilevando un difetto di motivazione sulla concessione di un'attenuante. Per il secondo, che si difendeva sostenendo di essere un mero prestanome, il ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità, con conseguente condanna definitiva.
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