La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12728/2024, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva a carico degli amministratori di una società fallita. La Corte ha ribadito che, ai fini del reato, la sottrazione o distruzione delle scritture contabili è equivalente alla loro omessa tenuta, qualora impedisca la ricostruzione del patrimonio. Inoltre, in caso di beni aziendali non rinvenuti, spetta all'amministratore l'onere di fornire una prova specifica della loro destinazione per escludere la distrazione.
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