La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25417/2024, interviene sul tema della revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare. Il caso riguardava la richiesta di un fallimento di revocare l'ammissione di un credito bancario sulla base di documenti scoperti successivamente. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda applicando il "principio della ragione più liquida", saltando la fase di ammissibilità. La Cassazione ha cassato la sentenza, stabilendo che nel giudizio di revocazione crediti ammessi il giudice non può bypassare la fase rescindente (valutazione dei presupposti per la revocazione) per decidere direttamente nel merito (fase rescissoria), riaffermando la necessaria pregiudizialità logico-giuridica della prima fase sulla seconda.
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