Un amministratore di società ha ricevuto una condanna per bancarotta fraudolenta documentale, avendo tenuto la contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio. La Corte d'Appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che per la bancarotta fraudolenta documentale "generica" è sufficiente il dolo generico, cioè la semplice intenzione di tenere la contabilità irregolarmente, senza un fine specifico di occultamento. Il ricorso era generico e infondato.
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