Un liquidatore di una società fallita è stato accusato di bancarotta patrimoniale, documentale e semplice. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per la distrazione di fondi, ma ha annullato le condanne per bancarotta documentale e semplice. La Corte ha chiarito che l'omessa tenuta delle scritture contabili richiede la prova di un dolo specifico, ossia l'intenzione precisa di frodare i creditori, non essendo sufficiente un dolo eventuale. Inoltre, per la bancarotta semplice, la motivazione sul nesso causale tra il ritardo nella dichiarazione di fallimento e l'aggravamento del dissesto è stata ritenuta insufficiente.
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