La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati da un amministratore unico e un amministratore di fatto di una cooperativa fallita, confermando la loro condanna per bancarotta fraudolenta. I due erano stati accusati di aver distrutto i libri contabili e di aver distratto beni della società, tra cui somme di denaro e attrezzature, prima del fallimento. La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili, poiché le argomentazioni miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e ha confermato la coerenza delle motivazioni dei giudici di merito sulla bancarotta fraudolenta.
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