Un cittadino ha contestato un'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito sottostanti, sostenendo un difetto di notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i vizi formali della notifica devono essere contestati tramite l'opposizione atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro il termine perentorio di 20 giorni, e non con l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), che non ha termini così stretti. La sentenza chiarisce la corretta qualificazione del rimedio processuale in questi casi.
Continua »