Una dirigente medico ha svolto di fatto mansioni superiori come direttore di struttura complessa senza un incarico formale, richiedendo la relativa retribuzione. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha rigettato il ricorso, chiarendo che nel settore delle mansioni superiori sanità pubblica non spetta l'intera differenza retributiva, ma solo l'indennità di sostituzione prevista dal CCNL, a tutela della corretta gestione della spesa pubblica.
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