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Art. 2123 Codice Civile

7 provvedimenti

Riscatto della posizione previdenziale: il lavoratore vince
Un lavoratore, dimessosi da una banca, ha chiesto il riscatto della posizione previdenziale maturata presso il fondo pensionistico aziendale. La banca si è opposta, sostenendo che trattandosi di un fondo a prestazioni definite e a ripartizione non esistessero posizioni individuali monetizzabili. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato il diritto del lavoratore al riscatto della posizione previdenziale, stabilendo che la portabilità e il riscatto si applicano a tutti i fondi previdenziali integrativi, inclusi quelli preesistenti a ripartizione. La Corte ha inoltre chiarito che la somma dovuta deve comprendere anche i rendimenti finanziari generati a partire dal momento in cui il fondo ha costituito un patrimonio di destinazione separato (nel caso specifico, dal 1998). Di conseguenza, la banca è stata condannata a pagare al lavoratore oltre 177.000 euro.
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Previdenza complementare: se il fondo è vuoto l’ente non paga
Una lavoratrice ha richiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità integrativa denominata "ex fissa". La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il fondo di previdenza complementare funziona a ripartizione e costituisce un patrimonio autonomo rispetto all'ente gestore. Quest'ultimo agisce come mero delegato al pagamento e non risponde in proprio dei debiti del fondo in caso di grave crisi di liquidità. Di conseguenza, l'assenza di risorse finanziarie del fondo esonera l'ente gestore dall'obbligo di erogare la prestazione, purché abbia correttamente vigilato e segnalato la crisi alle parti sociali.
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Indennità ex fissa: fondo vuoto, l’ente gestore non paga
Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità ex fissa al Fondo Integrativo gestito dall'ente previdenziale di categoria. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione dell'ente gestore, rilevando che quest'ultimo non ha un'obbligazione propria verso l'iscritto e che il Fondo era privo di liquidità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. La Corte ha chiarito che il Fondo costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica e che l'ente gestore agisce come mero delegato al pagamento (adiectus solutionis causa). Di conseguenza, l'ente non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del Fondo, specialmente in caso di accertata illiquidità dello stesso, operando il sistema a ripartizione.
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Previdenza complementare dei giornalisti: l’ente gestore è salvo
Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità integrativa all'ente previdenziale, gestore del relativo fondo. La Corte d'Appello ha condannato l'ente al pagamento, ritenendo non provata la mancanza di fondi. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, chiarendo che il fondo di previdenza complementare dei giornalisti è un soggetto autonomo rispetto all'ente gestore e funziona con il sistema a ripartizione. Di conseguenza, l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio e l'insufficienza di cassa deve essere valutata globalmente rispetto a tutte le domande pendenti, e non sul singolo lavoratore. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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Indennità ex fissa: se il fondo è vuoto l’ente non paga
Un giornalista ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale dei giornalisti al pagamento dell'indennità ex fissa, una prestazione integrativa aziendale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda a causa della grave crisi di liquidità del fondo integrativo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che il fondo ha natura di fondo a ripartizione e costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto all'ente gestore. Di conseguenza, l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del fondo e, in mancanza di risorse finanziarie nel fondo stesso, l'indennità ex fissa non può essere pretesa direttamente dall'ente.
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Previdenza complementare: fondo vuoto e indennità negata
Gli eredi di un giornalista hanno richiesto il pagamento dell'indennità integrativa gestita dall'Istituto di previdenza. L'ente si è opposto evidenziando la grave carenza di liquidità del fondo integrativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi, confermando che il fondo di previdenza complementare costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto all'Istituto gestore. Poiché il fondo opera con il sistema a ripartizione ed è privo di risorse sufficienti, l'Istituto non è obbligato a pagare con i propri fondi personali. Di conseguenza, il credito degli eredi non è attualmente esigibile. Vince l'Istituto previdenziale, che non deve sborsare le somme richieste attingendo al proprio patrimonio.
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TFR e divorzio: niente quota se versato in un fondo
Con la sentenza n. 20132/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di TFR e divorzio. Se un coniuge trasferisce il proprio TFR maturato in un fondo di previdenza complementare prima dell'inizio della causa di divorzio, l'altro coniuge non ha diritto alla quota del 40% prevista dalla legge. Questo atto è considerato una legittima disposizione del credito, non una percezione. Tuttavia, la rendita pensionistica derivante da tale conferimento deve essere considerata per la determinazione o la modifica dell'assegno di divorzio, come avvenuto nel caso di specie con l'aumento dell'assegno dal tribunale di merito.
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