Un collaboratore coordinato e continuativo ha chiesto all'INPS l'accredito dei contributi previdenziali non versati dalla società committente tra il 2002 e il 2007, invocando l'automaticità delle prestazioni previdenziali per ottenere la pensione supplementare. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso dell'INPS. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'automaticità delle prestazioni previdenziali non si applica ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, in quanto questi ultimi restano i titolari dell'obbligo contributivo. Di conseguenza, in caso di omissione da parte del committente, il collaboratore non può pretendere l'accredito automatico da parte dell'ente previdenziale, ma deve agire contro il committente per il risarcimento del danno o pagare direttamente i contributi omessi.
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