Un dipendente, formalmente inquadrato nel livello C3, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del livello superiore D3, sostenendo di aver svolto mansioni superiori come responsabile del settore formazione. La Corte d'Appello ha accolto la domanda basandosi su prove documentali che attestavano la sua autonomia nella progettazione e gestione del piano formativo aziendale. La società datrice di lavoro ha impugnato la decisione in Cassazione, lamentando che il lavoratore non gestisse unità organizzative complesse. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che per il livello D3 è sufficiente la competenza professionale su processi specialistici e l'autonomia gestionale, indipendentemente dall'ampiezza della struttura coordinata. La decisione ribadisce che il diritto alle mansioni superiori sorge quando l'attività effettiva coincide con la declaratoria contrattuale superiore.
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