La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19990/2024, ha stabilito un principio fondamentale in tema di demansionamento pubblico impiego. Ha chiarito che, a seguito della riforma introdotta dal CCNL Ministeri del 2007, tutte le mansioni all'interno della medesima area professionale sono considerate equivalenti. Di conseguenza, l'assegnazione a un dipendente di compiti riconducibili a una fascia economica inferiore, ma sempre all'interno della stessa area, non costituisce demansionamento illegittimo, poiché le fasce retributive indicano solo una progressione economica e non una diversità qualitativa delle funzioni.
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