Due dipendenti del Ministero della Giustizia, con profilo di ufficiale giudiziario ex B3, hanno contestato un Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 2010. Sostenevano che questo accordo avesse causato un demansionamento, sottraendo loro le mansioni di esecuzione forzata, precedentemente svolte. La Corte d'Appello aveva rigettato la loro domanda. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il CCNI del 2000 non aveva unificato le mansioni di esecuzione per i profili B3 e C1, mantenendo la distinzione. Pertanto, il CCNI del 2010 non ha configurato alcun demansionamento Ufficiale Giudiziario, ma ha solo confermato l'esatta assegnazione delle mansioni.
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