La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21311/2024, ha chiarito la ripartizione dell'onere della prova in materia di frode carosello e la presunzione di riferibilità alla società dei prelievi dai conti correnti personali dei soci di una S.r.l. a ristretta base partecipativa. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società la partecipazione a una frode IVA, disconoscendo la detrazione per acquisti soggettivamente inesistenti, e aveva ripreso a tassazione prelievi dai conti dei soci. La Corte ha cassato la decisione di merito, affermando che spetta all'Amministrazione fornire gli indizi della frode, dopodiché grava sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede e l'adozione della massima diligenza. Inoltre, ha ribadito la presunzione legale per cui i prelievi dai conti dei soci si considerano ricavi della società, invertendo l'onere della prova a carico di quest'ultima.
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