Il Consorzio di bonifica ha richiesto a un contribuente il pagamento di un contributo di bonifica per l'anno 2012. Il contribuente ha impugnato sia l'avviso bonario sia la successiva cartella di pagamento, sostenendo l'assenza di benefici diretti per i suoi immobili e il difetto di motivazione della cartella, che rimandava a un sito web per l'individuazione dei beni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Consorzio. Ha stabilito che l'impugnazione della cartella assorbe quella dell'avviso bonario. Inoltre, ha chiarito che la motivazione tramite rinvio a un sito internet è valida se facilmente consultabile. Infine, in presenza di un piano di classifica approvato, spetta al contribuente dimostrare l'assenza di benefici concreti, non bastando la semplice pendenza naturale del terreno a escluderli.
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