Una società importatrice ha contestato un avviso di accertamento per dazi doganali, sostenendone l'invalidità a causa della firma apposta da un funzionario con delega scaduta. I giudici di merito avevano accolto la tesi, applicando per analogia le norme sulla nullità previste per le imposte sui redditi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la nullità atto impositivo per vizio di sottoscrizione è una norma speciale e non si estende ai tributi doganali, per i quali manca un'espressa previsione di legge. Prevale, quindi, il principio di tassatività delle nullità, secondo cui un atto è nullo solo se la legge lo prevede specificamente.
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