La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23299/2025, chiarisce la distinzione fondamentale tra operazioni inesistenti a livello oggettivo e soggettivo. Il caso riguardava una contestazione per fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ma i fatti indicavano una possibile interposizione fittizia (inesistenza soggettiva). La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che le due fattispecie sono ontologicamente distinte e non intercambiabili nel corso del contenzioso. L'Amministrazione Finanziaria non può modificare la natura della contestazione una volta avviato il processo.
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