Una risparmiatrice, di professione avvocato, ha citato in giudizio una banca chiedendo il risarcimento dei danni per perdite subite su investimenti ritenuti inadeguati. All'atto della firma del contratto, la cliente aveva rifiutato di compilare il modulo sul proprio profilo di rischio. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che la banca avesse correttamente ricostruito un profilo di rischio medio basandosi su elementi esterni, come la professione e le precedenti operazioni della cliente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il rifiuto del cliente di fornire informazioni non esonera l'intermediario dal valutare l'adeguatezza degli investimenti, potendo quest'ultimo desumere il profilo di rischio da altri elementi oggettivi disponibili al momento della firma del contratto quadro.
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