Un lavoratore impugna il licenziamento collettivo intimato dalla sua azienda. I giudici di merito accertano che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da licenziare doveva includere i dipendenti di entrambe le società. Il licenziamento viene dichiarato illegittimo, con ordine di reintegrazione e risarcimento. Le società propongono ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, presentano formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara estinto il processo per rinuncia e condanna le società a pagare le spese di giudizio in favore del lavoratore, applicando il principio di causalità e rilevando che, anche in base alla soccombenza virtuale, il ricorso sarebbe stato rigettato.
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