Tre privati cedono un terreno a una cooperativa edilizia in cambio di una villetta futura. Dopo la consegna del bene, la cooperativa entra in liquidazione coatta amministrativa. I privati propongono una domanda di rivendica in sede concorsuale per farsi riconoscere la proprietà dell'immobile, basandosi su una scrittura privata non trascritta, mentre pende un giudizio ordinario per accertare l'opponibilità dell'atto. Il Tribunale accoglie la richiesta, ma la Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici di legittimità chiariscono che la domanda di rivendica non può essere proposta in sede concorsuale se è ancora pendente la causa ordinaria sull'effettivo trasferimento della proprietà. Di conseguenza, la Suprema Corte cassa senza rinvio il provvedimento del Tribunale, accogliendo le ragioni della procedura concorsuale.
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