Una dipendente pubblica ha richiesto l'inquadramento in una posizione economica superiore (D4), sostenendo di averne diritto poiché un precedente mancato inquadramento (in D3) le aveva impedito di partecipare a una selezione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la progressione economica orizzontale richiede inderogabilmente la partecipazione a una procedura selettiva specifica e distinta per ogni passaggio di livello. La mancata partecipazione, anche se per causa imputabile al datore di lavoro, non dà diritto all'inquadramento automatico ma, al più, a un risarcimento per perdita di chance, che deve essere oggetto di una domanda specifica.
Continua »