Un cittadino subisce un furto in casa facilitato da un ponteggio. In appello, il suo risarcimento viene ridotto perché non ha fornito prova rigorosa della proprietà di alcuni gioielli appartenuti alla moglie defunta. La Cassazione ribalta la decisione, stabilendo che nell'azione per risarcimento per furto, di natura personale, è sufficiente una prova presuntiva della riconducibilità del danno, senza la necessità di una 'probatio diabolica' sulla titolarità dei beni. Viene confermata la responsabilità dell'impresa edile.
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