Un uomo viene gravemente ferito da tre cani fuggiti da una proprietà vicina. La Corte d'Appello condanna i proprietari dell'immobile per non aver adeguatamente recintato il terreno, pur non essendo i proprietari dei cani. La Cassazione conferma la decisione, chiarendo un importante principio: il giudice può applicare una norma di responsabilità (in questo caso, l'art. 2043 c.c.) diversa da quella invocata dalle parti (art. 2052 c.c.) se i fatti alla base della domanda restano gli stessi. L'ordinanza stabilisce che la corretta individuazione della legge applicabile rientra nel potere del giudice ('iura novit curia') e non costituisce un vizio procedurale. Di conseguenza, la responsabilità per danni da animali può estendersi a chi, pur non essendo proprietario o utilizzatore, ha omesso le cautele necessarie per prevenire il danno.
Continua »