Una Città Metropolitana, socia di una società per la gestione dei rifiuti, ha contestato l'obbligo di pagare i servizi erogati, sostenendo la mancanza di un contratto specifico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'obbligo di pagamento per la gestione rifiuti degli enti locali non deriva da un accordo volontario, ma direttamente dalla legge e dalla partecipazione obbligatoria alla società d'ambito, creata appositamente per svolgere tali funzioni. La sentenza afferma che il credito della società era legittimo e andava onorato.
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