Un dipendente regionale, inquadrato nell'ufficio legale dell'ente pubblico, riceveva l'incarico speciale di presiedere una commissione per valutare controdeduzioni sui finanziamenti per infrastrutture. Il professionista chiedeva al tribunale civile la condanna dell'amministrazione al pagamento della retribuzione specifica o all'indennizzo per ingiustificato arricchimento. L'ente pubblico contestava la giurisdizione ordinaria, sostenendo la competenza del giudice amministrativo in forza di una precedente sentenza su mansioni superiori. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rigettato il ricorso dell'ente territoriale, confermando la giurisdizione del giudice ordinario. L'attività prestata in commissione eccedeva le normali mansioni del rapporto di pubblico impiego e costituiva un rapporto contrattuale distinto. La pretesa economica integrava una richiesta di compenso per incarico professionale autonomo estranea alle dinamiche dell'impiego pubblico, obbligando l'ente anche alla rifusione delle spese processuali.
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