Una società appaltatrice ha agito contro un ente pubblico per ottenere il pagamento di opere di pavimentazione stradale. In subordine alla domanda contrattuale, è stato richiesto l'indennizzo per ingiustificato arricchimento. La Corte d'Appello aveva dichiarato il diritto estinto per Prescrizione, ritenendo che il termine decennale decorresse dall'ultimazione dei lavori. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che, in caso di risoluzione del contratto per motivi amministrativi, il termine inizia a decorrere dalla data di risoluzione stessa, momento in cui l'arricchimento dell'ente diventa definitivo.
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