La Corte di Cassazione chiarisce la ripartizione delle spese condominiali in caso di vendita di un immobile. Con la sentenza in esame, si stabilisce che l'obbligo di pagare i lavori straordinari sorge al momento della delibera assembleare. Pertanto, se la decisione è anteriore al rogito, il costo spetta al venditore, anche se i lavori vengono eseguiti dopo la vendita. L'acquirente che anticipa tali somme ha diritto di regresso nei confronti del venditore. La Corte ha rigettato il ricorso del venditore, che tentava di opporre in compensazione un credito non provato e di invocare l'arricchimento senza giusta causa del compratore.
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